IL CAPO 
                dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14  febbraio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  alluvionali
verificatisi nel periodo dal 1°  gennaio  all'11  febbraio  2014  nel
territorio della regione Toscana; 
  Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in
16.118.000,00 euro le risorse da destinare all'emergenza in  oggetto,
a carico del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art.
28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  che  viene  reintegrato,  in
esito alla ricognizione di cui all'art.  5,  comma  5-septies,  della
legge 24 febbraio 1992, n.  225,  con  le  disponibilita'  risultanti
presso i  pertinenti  capitoli  del  bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota della regione Toscana del 4 marzo 2014,  con  cui  si
rende disponibile la somma  di  3.000.000,00  euro  per  fronteggiare
l'emergenza in rassegna relativamente al crollo delle mura  medievali
della citta' di Volterra; 
  Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e
del turismo del 5 marzo 2014, con cui si rende disponibile  la  somma
di 1.000.000,00 euro per le medesime finalita'; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del  28  febbraio
2014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Dirigente del  Settore  sistema  regionale  di
protezione civile  della  regione  Toscana  e'  nominato  Commissario
delegato. 
  2.  Il  Commissario  delegato,  previa  individuazione  dei  comuni
danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi  di  soggetti
attuatori individuati, di norma, tra i predetti comuni,  le  province
interessate e le strutture organizzative della regione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede: 
    a)  all'attuazione  degli  interventi  necessari  ad   assicurare
l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonche' il  rientro
tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni; 
    b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti  la  cui
mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero
pregiudicare  le  operazioni   di   soccorso   ed   assistenza   alla
popolazione; 
    c) all'attuazione degli interventi urgenti volti  alla  riduzione
del rischio residuo, nonche', con riferimento  ai  movimenti  franosi
verificatisi in loc. Piaggia Grande in comune di Barga, in loc. Iacco
nel comune di Stazzema, nell'abitato di Volterra, in loc.  Panicaglia
nel comune di Borgo San Lorenzo e nel comune di  Roccalbegna  SP  160
Amiatina,  le  necessarie  attivita'  di  monitoraggio  nonche'   gli
interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva  necessari
a far fronte ai potenziali  effetti  diretti  ed  indiretti  prodotti
dagli stessi movimenti franosi. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 10, entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un Piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 
    b) gli interventi urgenti gia' completati ovvero da realizzare. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  10,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse sono erogate ai soggetti attuatori  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 
  7. Il Commissario delegato provvede altresi' all'individuazione  di
appositi siti di  stoccaggio  temporaneo  ove  ubicare  i  fanghi,  i
detriti ed i materiali rivenienti dalla  situazione  emergenziale  in
atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.