IL CAPO dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana; Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in 16.118.000,00 euro le risorse da destinare all'emergenza in oggetto, a carico del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che viene reintegrato, in esito alla ricognizione di cui all'art. 5, comma 5-septies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le disponibilita' risultanti presso i pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la nota della regione Toscana del 4 marzo 2014, con cui si rende disponibile la somma di 3.000.000,00 euro per fronteggiare l'emergenza in rassegna relativamente al crollo delle mura medievali della citta' di Volterra; Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo del 5 marzo 2014, con cui si rende disponibile la somma di 1.000.000,00 euro per le medesime finalita'; Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 28 febbraio 2014; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente del Settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana e' nominato Commissario delegato. 2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi di soggetti attuatori individuati, di norma, tra i predetti comuni, le province interessate e le strutture organizzative della regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede: a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonche' il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni; b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione; c) all'attuazione degli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo, nonche', con riferimento ai movimenti franosi verificatisi in loc. Piaggia Grande in comune di Barga, in loc. Iacco nel comune di Stazzema, nell'abitato di Volterra, in loc. Panicaglia nel comune di Borgo San Lorenzo e nel comune di Roccalbegna SP 160 Amiatina, le necessarie attivita' di monitoraggio nonche' gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessari a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti prodotti dagli stessi movimenti franosi. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; b) gli interventi urgenti gia' completati ovvero da realizzare. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Le risorse sono erogate ai soggetti attuatori previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 7. Il Commissario delegato provvede altresi' all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.